STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AKIRIS

 

Sommario

Art. 1 – Della Costituzione. 2

Art. 2 – Delle attività e della durata. 2

Art. 3 – Dei compiti e della realizzazione degli scopi 2

Art.4 - Norme sull’ordinamento interno. 3

Art.5 – Associati. 3

Art.6 - Procedura di ammissione a Socio. 4

Art.7 - Diritti e doveri degli associati. 4

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo. 4

Art.9 - Dei volontari e dell’attività di volontariato. 5

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite. 5

Art.11 - Organi dell’Associazione. 5

Art.12 - L’Assemblea degli associati 5

Art.13 - Assemblea ordinaria: compiti 6

Art.14 - Assemblea straordinaria. 7

Art.15 - L’Assemblea degli associati: esercizio di voto. 7

Art.16 - Il Consiglio Direttivo. 7

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo. 8

Art.18 - Il Presidente: Nomina e compiti. 9

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo. 9

Art.20 - L’organo di controllo e l’organo di revisione. 10

Art.21 - Competenze dell’organo di controllo e dell’organo di revisione. 10

Art.23 - Libri sociali e registri. 11

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro. 11

Art.25 - Risorse economiche. 11

Art.26 - Bilancio di esercizio. 11

Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio. 12

Art.29 - Norme di rinvio. 12

 

Art. 1 – Della Costituzione

È costituita l’Associazione di promozione sociale, ricreativa, culturale e ambientale “AKIRIS”.

Essa è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

Essa ha sede in GALLICCHIO (PZ) ed è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite diverse sedi operative e/o potrà essere modificata la sede legale ed operativa principale.

 

Art. 2 – Delle attività e della durata

L’Associazione può svolgere attività ricreative, culturali, turistiche, sportive, educative, pedagogiche, di formazione professionale, di promozione sociale e, in genere, di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 3 – Dei compiti e della realizzazione degli scopi

Sono compiti dell’Associazione:

  • offrire opportunità di aggregazione e di cooperazione, di impegno e di crescita civile e morale, nonché di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
  • partecipare alla vita della comunità umana, senza limiti territoriali, fornendo servizi per tutta la collettività e promuovendo la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, turistica, sportiva, ricreativa e del tempo libero, ivi comprese la formazione professionale e i percorsi di studio del sistema scolastico e non;
  • sostenere e diffondere la ricerca dell'arte, sia da parte degli associati sia di compagnie e soggetti esterni, in tutte le sue forme: letteratura, teatro, storia dell'arte, musica, poesia, cinema, Digital Art, performance;
  • organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, attività didattiche, degustazioni, concorsi, convegni, congressi, viaggi, centri di studio e addestramento, visite guidate;
  • istituire centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero e per la promozione e conoscenza del territorio in cui opera l’Associazione;
  • promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
  • possedere e gestire, a titolo di proprietà, in locazione e/o in convenzione, strutture ricettive e/o impianti sportivi e, in generale, qualsiasi tipo di immobile o di impianto mobile utile alle attività della Associazione;
  • fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Europa o all’estero;
  • porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

 

L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il cui elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo.

  • Programmare, produrre e gestire attività culturali quali corsi e laboratori didattici, seminari, letture, animazione creativa, doposcuola, scuole di musica o per audiovisivi, visite guidate, creando e/o gestendo direttamente strutture e spazi all’uopo destinati.
  • Avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate in base alle necessità associative.
  • Svolgere attività editoriali e informative, in proprio e/o per conto terzi, attraverso la creazione e gestione di format e palinsesti radiotelevisivi, anche online, e/o la creazione di linee editoriali multimediali per la produzione di libri, riviste, saggi e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione.
  • Promuovere, secondo le forme, le condizioni e i limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, la raccolta di fondi, sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni, presso enti pubblici e/o privati, e/o con la partecipazione con propri stand a fiere, feste ed eventi.
  • Promuovere tutte quelle attività culturali ed economiche che favoriscano gli scambi internazionali e la promozione culturale del territorio anche ai fini turistici;
  • Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci e, nei limiti della legge, provvedere alla somministrazione di bevande e alimenti anche durante eventi aperti al pubblico, in particolare attraverso i propri stand durante eventi pubblici;
  • Compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
  • Partecipare ad altre associazioni, società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa anche collaborando con Enti locali, nazionali e internazionali, attraverso la stipula di apposite convenzioni.
  • Svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche ogni altra attività non specificamente menzionata e/o attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

 

Art.4 - Norme sull’ordinamento interno.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

 

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

 

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

 

Art.5 – Associati.

Il numero dei Soci è illimitato.

 

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le associazioni e/o altri enti del Terzo settore e/o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

 

L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale.

 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

 

Art.6 - Procedura di ammissione a Socio.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale.

All’atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale.

Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria.

Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dal responsabile genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 

Art.7 - Diritti e doveri degli associati.

Gli associati hanno il diritto di partecipare in Assemblea con diritto di voto; di essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi; di esaminare i libri sociali (senza estrarne copia o effettuarne foto) a seguito di apposita domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale, fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.

Gli associati hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere interne e di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nei rapporti tra gli associati e tra questi e gli organi sociali; devono versare l’eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo.

La qualità di associato si perde per: recesso volontario con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; per decadimento a causa del mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine di 90 (novanta) giorni dal nuovo anno sociale.

L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto; per esclusione a causa di comportamento contrastante e/o in violazione dello Statuto dei regolamenti e/o delle deliberazioni degli organi sociali e/o per aver arrecato danni materiali o morali all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, con apposita motivazione e comunicazione per iscritto al socio (entro trenta giorni), emana il provvedimento di esclusione contro cui l’associato escluso può appellarsi all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, con apposita istanza al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC.

L’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, garantendo in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L’associato escluso mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea fino a che non viene deliberato circa l’appello.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art.9 - Dei volontari e dell’attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario essendo incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, solo previa autorizzazione.

 

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite.

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando necessario al perseguimento dell’attività e delle finalità dell’Associazione.

 

Art.11 - Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, l’organo di controllo e quello di revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata ai criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Art.12 - L’Assemblea degli associati

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega in forma scritta, firmata e contenente l’indicazione del delegante e del delegato.

È ammessa una sola delega per associato.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi il Presidente provvederà alla convocazione dell’Assemblea che deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda nei tempi, l’organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno otto giorni prima della data della riunione.

L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.

L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L’Assemblea può riunirsi sia in un luogo fisico sia mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Se nel corso della riunione in videoconferenza venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

 

Art.13 - Assemblea ordinaria: compiti

È compito dell’Assemblea ordinaria:

  • di approvare il bilancio di esercizio, l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività e l’eventuale bilancio sociale, documenti tutti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • di determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • di eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo e dell’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui agli artt.30 e 31 del Codice del Terzo settore;
  • di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • di approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • di deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

 

Art.14 - Assemblea straordinaria.

È compito dell’Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

 

Art.15 - L’Assemblea degli associati: esercizio di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne dopo il raggiungimento della maggiore età, spettando, fino a quel tempo, a colui il quale è attribuita ed esercita la responsabilità genitoriale.

Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

 

Art.16 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Il numero di consiglieri può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

In quest’ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione per iscritto (almeno quattro giorni prima a mezzo posta, email o altro e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno) del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe e le votazioni si effettuano con voto palese.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante nominato, che è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

 

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito:

  • di curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati; di redigere il bilancio di esercizio, l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività e l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • di nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
  • di decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  • di redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • di decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare e provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
  • di deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  • di decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  • di ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  • di curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  • di deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • di deliberare l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero;
  • di adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  • di adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

 

Art.18 - Il Presidente: Nomina e compiti.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Esso è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito:

  • di firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati sia dei terzi;
  • di curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • di adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • di convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

 

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

 

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere si perde:

  • per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • per revoca da parte dell’Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  • per sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.3 del presente Statuto;
  • per perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto.

 

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall’incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile.

Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione.

I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

 

Art.20 - L’organo di controllo e l’organo di revisione.

L’organo di controllo e quello di revisione, se nominati, sono formati ciascuno da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

Essi rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibile.

Delle proprie riunioni gli organi di controllo e di revisione redigo appositi verbali da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dei due organi, conservati nella sede dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, i componenti decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

Il componente dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, e l’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

 

Art.21 - Competenze dell’organo di controllo e dell’organo di revisione.

È compito dell’organo di controllo:

  • di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo funzionamento;
  • di esercitare il controllo contabile;
  • di esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  • di attestare che l’eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice;
  • di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall’art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti ed ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

 

Art.23 - Libri sociali e registri.

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture: il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di quello di revisione qualora essi siano nominati.

 

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art.25 - Risorse economiche.

Sono risorse economiche dell’Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività, quelle ricavate da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e privati;
  • proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore e ogni altra entrata ammessa dalla legge.

 

Art.26 - Bilancio di esercizio.

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio che l’Assemblea ordinaria deve approvare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria che nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

 

Art.29 - Norme di rinvio.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

 

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